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un pò di chiarezza sugli scarichi
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Autore Messaggio
casper
(claudio)
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Piemonte

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MessaggioInviato: Sab Apr 02, 2016 12:23 pm    Oggetto: un pò di chiarezza sugli scarichi Rispondi citando

L'art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la bestia nera di tutti noi motociclisti, infatti spesso viene applicato iniquamente dalle forze dell'ordine in seguito alle modifiche fatte alle nostre "belle". La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico. Per conoscere l'elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all'art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72". L'azione di "modifica" citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale "si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.". Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l'art. 78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), bensì l'art. 72, il quale recita che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con precisi dispositivi, aggiungendo al comma 13: "Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 a 262 euro".
Se acquistate uno scarico omologato, siete perfettamente in regola con le norme di legge: lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del Ministero. Se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata (per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso, ad esempio da laterale a centrale.
L'art. 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico, che non deve essere modificato, quindi tagliato, accorciato bucato oppure non montato correttamente, pena 78 euro di multa. Infine l'art. 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato, ed è il caso di un terminale originale o di uno omologato, quindi se si viene sorpresi con un terminale non conforme e non omologato, o omologato per un altro veicolo, si viola inevitabilemente suddetto articolo, rischiando una sanzione di 72 euro.
Riepilogando. Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico. Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia, che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre, ignorantia legis non excusat: se vi fermano le forze dell'ordine, "potreste" rischiare una sanzione amministrativa di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo.
Il condizionale è d'obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un'errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni. Dunque il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Consigli. In teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica. Se proprio volessero multarvi comunque, al momento della fomalizzazione del verbale, e naturalmente prima di firmarlo, assicurarvi che nelle note vengano aggiunte le seguenti indicazioni:

• Lo scarico riporta l'omologazione ben visibile sul corpo del silenziatore
• Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
• Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
• Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
• Far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
• Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto, far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
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MessaggioInviato: Sab Apr 02, 2016 12:56 pm    Oggetto: oggetto Rispondi citando

Ottimo Claudio chiaro e comprensibile già fatto copia del documento e messo nel libretto assieme all'omologazione della marmitta ciao salute
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MessaggioInviato: Sab Apr 02, 2016 3:33 pm    Oggetto: Rispondi citando

Grazie Casper molto interessante ....io però vado di V&H Mr. Green Mr. Green Mr. Green
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MessaggioInviato: Sab Apr 02, 2016 9:33 pm    Oggetto: Rispondi citando

Molto esaustivo Casper ma come già detto dal referente, anch'io vado di V&H Wink Wink Wink naka naka naka occasion5 occasion5
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MessaggioInviato: Sab Apr 02, 2016 11:25 pm    Oggetto: Rispondi citando

Claudio molto chiaro e interessante.... comunque è un rischio che mi sento di correre, lo so dovrò starti sempre dietro altrimenti non senti la tua accesa.... Very Happy Very Happy Very Happy w i cobra thumbleft thumbleft
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Alfa
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MessaggioInviato: Lun Apr 04, 2016 10:12 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ottima illustrazione , chiara e precisa....maaaa tra un pò...vado giù di Cobra...e pazienza ...il resto vedremo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
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Smilla
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MessaggioInviato: Lun Apr 04, 2016 10:52 pm    Oggetto: Rispondi citando

Aggiorna queste cifre che sono vecchie di almeno sei anni.

Poi le cose non stanno esattamente così.
L'applicazione del 72 per gli scarichi può non essere corretta. Dipende dal tipo di violazione commessa.
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casper
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 6:19 am    Oggetto: Rispondi citando

Ammetto che le cifre non le ho viste in quanto come citato le ho copiate dalla rete, e se puoi fare chiarezza ancor meglio così ci togliamo dei dubbi grazie ancora del prezioso intervento
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casper
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando

Correggetemi se sbaglio:

Il dispositivo silenziatore di scarico può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo e non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione, in quanto l’art. 78 CdS riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico (vedasi circolare Ministero Trasporti - Divisione IV n. DC IV B/03 1997 del 24 novembre 1997).

l'Art. 72 sanziona la mancanza o non omologazione dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento o il loro posizionamento difforme.
sanzione 85,00 con pagamento ridotto se olblato entro 5 gg a 59,50 oltre i 60 gg 169,00.

l'Art. 78 sanziona le modifiche costruttive e funzionali.
sanzione 422,00 con pagamentyo ridotto se oblaro entro 5 gg 295,40 oltre i 60 gg 847,50

l'Art. 79 sanziona anche inefficenza di caratteristiche costruttive e funzionali.
sanzione 85,00 con pagamento ridotto se oblato entro 5 gg 59,50 oltre i 60 gg 169,00


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41
Prot. n. 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B103 del 24 novembre 1997
OGGETTO:Veicoli a motore - Sostituzione dispositivo silenziatore di scarico
Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici delle M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "... quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, ...".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac-simile:
…………….(omissis)………….
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 8:44 am    Oggetto: Rispondi citando

Quando si copiano le cose sarebbe corretto citare la fonte.

Il cambio degli scarichi incidono anche sull'art 155, cosa che non è nemmeno passato in mente a chi ha scritto quanto da te riportato.
Articolo tutt'altro che chiaro. Confused


L'ultima modifica di Smilla
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il Mar Apr 05, 2016 9:42 am, modificato 1 volta
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 9:31 am    Oggetto: Rispondi citando

Smilla ha scritto:
Quando si copiano le cose sarebbe corretto citare la fonte.

Il cambio degli scarichi incjidono anche sull'art 155, cosa che non è nemmeno passato in mente a chi ha scritto quanto da te riportato.
Articolo tutt'altro che chiaro. Confused


Ho letto l'art. 155, dove cmq si parla di sanzione da 41 euro a 168 euro in caso di rumorosità eccessiva (oltretutto applicabile anche a chi tiene l'autoradio troppo alta).
Quindi tutto alla fine si riduce (sempre in caso di scarichi omologati, con o senza i dbkiller, e quindi solo MCJ e poche altri), a pagare una multa, e non assolutamente a sequestro e revisione del mezzo, corretto?
Tutto sta a comportarsi da persone civili e non esagerare.

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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 9:38 am    Oggetto: Rispondi citando

C'è anche da considerare che cambiando scarichi, al di là della rumorosità, non si rispetta nemmeno più la normativa sulle emissioni inquinanti riportata sul libretto...
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casper
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 1:42 pm    Oggetto: Rispondi citando

L'art. 155 c.2 e c. 5 cita:

Conducente del veicolo sopra indicato circolava con dispositivo silenziatore inefficente o altreato tale da produrre rumore oltre il limite consentito. l'accertamento è stata accertata mediante fonometro modello.... cui si rivela un livello medioa di rumore emesso da fuoriuscita dei gas di scarico pari a ... dB superando così il valore massimo previstoin sede di omologazione pari a dB ....indicare il valore massimo riportato sulla carta di circolazione o sul certificato di idoneità tecnica dei ciclomotori.
Sanzione 41,00 se il pagamento avviene entro 5 gg. 28,70 oltre i 60 gg 41,00
Pagina 588 prontuario delle violazioni alla circolazione stradale EGAF edizione Gennaio 2016.

Questo non ha nulla a che fare con la sostituzione degli scarichi, in quanto come si legge chiaramente parla di dispositino infficente o rumoroso . Quindi per inefficente può essere anche la marmita originale non funzionante e non è in nessun modo riconducuibile alla sostituzione di parte costruttive.

La marmitta non è un ricambio da sottoporre a iscrizione sul libretto e purchè omologato può essere sostituito come le Gomme dell'auto purchè rispettino le misure e gli standar di omologazione come fari purchè questi non siano allo Xeno in quaesto caso va a incappare su una modifica costruttiva per vari motivi ma è un altro discorso.

Tantovero a pagina 589:
al punto 4, se il dispositivo è del tipo diverso da quello prescritto (riportato sulla carta di circolazione) applicare anche art. 78 nota 10 con ritiro immediato della carta di circolazione. Questa violazione,qualora il valore del rumore emesso sia superiore a quello consentito concorre la presente infrazione.

al punto 5 del sopracitato prontuario cita: Qualora il dispositivo MANCHI DEL TUTTO o non sia di tipo OMOLOGATO si applica anche l'art. 72.

Detto questo, per concludere se si montano scarichi omologati non si può sanzionare con l'art. 78 in quanto non si è effettuata alcuna modifica costruttiva e personalmente se lo scarico risulta Omologato al massimo come giustamente detto da smilla ammesso e non concesso che chi vi ferma sia in possesso di idoneo e omologato strumento per la misurazione dei dB si incorre se questo rumoroso nell'applicazione del art. 155 del cds sopra citato con la sola sanzione di €28,70 se pagato entro 5 gg.

Sia chiaro tutto questo se si adottano scarichi OMOLOGATI e non alterati in nessun modo, altrimenti si viene sanzionati dall'articolo 155 c.2 e c.5.

Smilla sia chiaro non sono qua a fgare polemiche e tantomeno a fare il professore ma desidero fare chiarezza sia per me che desidero acquistare scarichi omologato Mcj e per dare chiarezza ai soci quindi ben venga se hai altre utili informazione .
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 3:22 pm    Oggetto: Rispondi citando

casper ha scritto:
[b]L'art. 155 c.2 e c. 5 cita:
...MEGACUTTONE...

Sia chiaro tutto questo se si adottano scarichi OMOLOGATI e non alterati in nessun modo, altrimenti si viene sanzionati dall'articolo 155 c.2 e c.5.

Smilla sia chiaro non sono qua a fgare polemiche e tantomeno a fare il professore ma desidero fare chiarezza sia per me che desidero acquistare scarichi omologato Mcj e per dare chiarezza ai soci quindi ben venga se hai altre utili informazione .

Tanto per essere chiari è anche bene specificare che si parla di scarichi con tutte le sue parti montate, con la dichiarazione in regola e con il riporto stampato sullo scarico stesso. Appunto.
Questo per dire che nel caso di scarichi con i dbkiller "estraibili" è ovvio che non sono più a norma quando non ci sono... o quando p.es. mancano le sonde lambda... Così come lo scarico originale, che non deve essere manomesso in alcun modo.
Cioè non pensiate che sia sufficiente un pezzo di carta per farla franca.
Se vi (o ci) fermano ed avete (abbiamo) fatto i furbi: pagate (paghiamo) e basta senza star qui a criminilizzare chi vi (ci) ha fermato. In torto siete voi (noi), non loro. Poi, possiamo discutere sul buon senso (per'altro reciproco), ma questo è un altro discorso.
Ciao-ciao
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MessaggioInviato: Mar Apr 05, 2016 3:39 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ah... già. .. Casper non sa cosa faccio per vivere. .. Laughing
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